Ambiente

Venafro: limitazioni al traffico, blocco dei tir e riscaldamento moderato. La mano pesante del sindaco Ricci per contrastare l'inquinamento.

Pubblicato: 10-01-2020 - 463
Venafro: limitazioni al traffico, blocco dei tir e riscaldamento moderato. La mano pesante del sindaco Ricci per contrastare l'inquinamento. Ambiente

Venafro: limitazioni al traffico, blocco dei tir e riscaldamento moderato. La mano pesante del sindaco Ricci per contrastare l'inquinamento.

Pubblicato: 10-01-2020 - 463


VENAFRO. Emanata questa mattina dal primo cittadino di Venafro Alfredo Ricci una importante ordinanza e soprattutto urgente per limitare l'inquinamento ambientale in città. Dal 14 al 20 gennaio automobilisti e cittadini dovranno rispettare regole davvero dettagliate.

LEGGI IL DOCUMENTO: 

ORDINANZA n. 2 del 10 gennaio 2020


MISURE ECCEZIONALI VOLTE A RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN VIGORE DAL 14 AL 20 GENNAIO 2020


IL SINDACO VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ed istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, tra l’altro, i valori limite e/o i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici, e che, tra l’altro, prevede attribuzioni in capo ai Sindaci (o alla diversa autorità individuata dalla Regione) per le misure riguardanti la limitazione della circolazione dei veicoli a motore provvedono i Sindaci; VISTA la Legge Regionale n. 16/2011; VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 15 gennaio 2019, di approvazione del Piano Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise (P.R.I.A.M.O.), che prevede che all’attuazione delle sue previsioni in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore provvedono i Sindaci; PREMESSO che nell’ultimo periodo sono pervenute da parte di ARPA Molise segnalazioni circa diversi superamenti della concentrazione media giornaliera del PM10, registrati dalla stazione di monitoraggio della qualità dell’aria denominata “Venafro2”, ubicata in via Campania; DATO atto che, nell’ambito di confronti istituzionali intervenuti negli ultimi anni in ordine all’introduzione di limitazioni al traffico veicolare cittadino, è stato in più occasioni indicato che il Sindaco non è competente ad adottare un’ordinanza di deviazione del traffico veicolare, quando i suoi effetti non abbiano rilevanza ed efficacia soltanto a livello comunale (nota del Prefetto di Isernia prot. n. 44741 del 1.12.2016; parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso di febbraio 2017; decreto del Presidente della Regione Molise n. 19 del 27.2.2017, in cui si richiamano, tra l’altro, la nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 15402 del 19.10.2016 e la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 19420 del 22.12.2016; nota del Prefetto di Isernia prot. n. 31598 del 22.8.2019; decreto del Presidente della Regione Molise n. 40 del 27.8.2019);

CONSIDERATO che, visti i limiti ravvisati in capo alle competenze del Sindaco, a seguito delle predette segnalazioni di superamenti da parte di ARPA Molise il sottoscritto: 

- con nota prot. n. 21547 del 27.12.2019, indirizzata alla Regione Molise e alla Prefettura di Isernia, nonché, per conoscenza, ad ARPA Molise e ad ANAS spa-Area Compartimentale Molise, nel richiamare le segnalazioni pervenute da ARPA Molise, ha richiesto “l’adozione dei necessari e opportuni provvedimenti previsti, anche nell’ambito del PRIAMO, sia con riferimento al traffico veicolare sia con riguardo agli impianti produttivi da cui provengono emissioni inquinanti, anche se ubicati in Comuni limitrofi ma con effetti ricadenti in maniera diretta su Venafro, stante la contiguità territoriale”, richiamando, tra l’altro, che negli ultimi anni le Autorità sovracomunali hanno sempre evidenziato l’incompetenza del Sindaco di Venafro ad adottare provvedimenti limitativi della circolazione incidenti sul traffico extracittadino (in particolare, quello lungo le strade statali attraversanti il centro urbano), ma ribadendo di essere pronto, in caso di diverso sopravvenuto avviso, ad adottare ordinanza sindacale limitativa del traffico; - non avendo avuto alcun riscontro, ma avendo ricevuto da ARPA Molise ulteriori segnalazioni di superamenti della concentrazione media giornaliera del PM10, con nota prot. n. 55 del 2.2.2020, reiterava la richiesta di adozione dei necessari provvedimenti, anche riguardanti gli opifici inquinanti, nonché ribadiva di essere pronto ad adottare i provvedimenti che fossero stati indicati come di competenza comunale, dando la propria disponibilità ad approfondire ogni questione in apposito tavolo tecnico interistituzionale;

VISTA la nota del Prefetto di Isernia prot. n. 346 del 9.1.2020; CONSIDERATO che: - da una consultazione del sito internet di ARPA Molise, è emerso che i superamenti registrati sono proseguiti anche negli ultimi giorni, per cui, complessivamente, si è determinata una continuità di superamenti registrati in maniera pressoché costante nelle ultime settimane; - le condizioni meteorologiche attuali e in previsione per i prossimi giorni notoriamente potrebbero favorire ulteriori superamenti; RICHIAMATO che la salute è un diritto primario dell’individuo e della collettività, tutelato dall’art. 32 della Costituzione e in genere dall’ordinamento giuridico, e che l’Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto; RITENUTO che sia necessario adottare provvedimenti che possano favorire la riduzione dei livelli di PM10 e degli ulteriori inquinanti per cui si sono registrati valori eccessivi; RICHIAMATO che: - ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, è competente ad adottare le ordinanze contingibili e urgenti; - ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; CONSIDERATO che l’esigenza di tutelare la salute dei cittadini rispetto ai rischi concreti derivanti da reiterati superamenti della concentrazione media giornaliera del PM10 e di altri agenti inquinanti, tenuto conto degli effetti che notoriamente tali sostanze determinano per la salute umana, è esigenza di primario e prevalente interesse pubblico; RICHIAMATO il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in materia, “impone che quando sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi” (TAR Molise, sentenza n. 202/2017);
RITENUTO che, a determinare i superamenti registrati, potrebbero concorrere, oltre al traffico veicolare che attraversa il territorio del Comune di Venafro, anche le emissioni provenienti da impianti produttivi situati in Comuni diversi da quello di Venafro ma i cui effetti, per ragioni territoriali e a prescindere dai confini amministrativi dei Comuni, potrebbero riverberarsi anche sul territorio di Venafro; CONSIDERATO che, tuttavia, il sottoscritto può adottare provvedimenti incidenti soltanto su attività situate nel territorio del Comune di Venafro; RITENUTO, per quanto sopra esposto: - di dover emettere un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto all’inquinamento; - in tal senso, di dovere ridurre la durata di funzionamento degli impianti di riscaldamento domestico nonché di dovere limitare la circolazione nel centro urbano di Venafro da parte dei veicoli maggiormente inquinanti ai sensi della normativa vigente, individuati come di seguito; - di individuare come congrua per le predette limitazioni la durata di giorni 7 consecutivi, con limitazioni alla circolazione veicolare negli orari di maggiore traffico, distinguendo tra veicoli di maggiore carico (con limitazione dalle 7:00 alle 21:00) e veicoli di minore carico (con limitazione dalle 9:00 alle 19:30); ORDINA dal 14 al 20 gennaio 2020, per la durata di 7 (sette) giorni consecutivi, su tutto il territorio comunale: 1) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi; 2) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e a biomassa, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti a ospedali e luoghi di cura e scuole di ogni ordine e grado, è fissato in n. 10 ore; 3) è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale dei seguenti veicoli: a) autovetture Euro 0 alimentate a benzina, nonché Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 alimentate a gasolio, dalle ore 9:00 alle ore 19:30; b) ciclomotori e motoveicoli Euro 0 (omologati prima del 17.6.1999) e Euro 1 (omologati dopo il 17.6.1999), dalle ore 9:00 alle ore 19:30; c) veicoli, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), di massa a pieno carico inferiore a 6,5 t, Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, alimentati a gasolio, dalle ore 7:00 alle ore 21:00; d) veicoli, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), di massa a pieno carico superiore a 6,5 t, dalle ore 7:00 alle ore 21:00; e) autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL e dei gestori di servizi turistici, per tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 21:00; 4) sono esonerati dai divieti di cui al precedente punto 3) i seguenti veicoli: a) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio; b) veicoli delle pubbliche assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica; c) veicoli adibiti all’igiene urbana;

d) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada, e con invalido a bordo; e) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica; f) veicoli al seguito delle cerimonie funebri, per l’itinerario strettamente necessario; g) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, per gli interventi necessari; h) i veicoli (di cui al precedente punto 3) degli operatori economici non residenti o aventi la sede a Venafro, partecipanti ai mercati del mercoledì e/o del sabato, che siano giunti sul sito del mercato prima dell’orario di entrata in vigore del divieto di circolazione: tali veicoli durante l’orario del divieto di circolazione potranno circolare esclusivamente per uscire da Venafro confluendo su viale San Nicandro, direzione S.S. 85 Var; i) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione; AVVERTE l’inosservanza della presente ordinanza, fermi i casi previsti dal Codice della Strada, è sanzionata come di seguito: 1) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene al divieto circolazione veicolare; 2) ai sensi dell’art. 7 bis, co.1 bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., con riferimenti agli ulteriori divieti e obblighi. DISPONE La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del Comune, nonché sulla home page del sito internet istituzionale del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità anche presso la cittadinanza. Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La Polizia Locale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza e i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari. Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, alla Regione Molise, al Questore di Isernia, al Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Isernia, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale, all’ANAS s.p.a.-Area Compartimentale Molise, alla provincia di Isernia, al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, all’ARPA Molise, all’ASREM. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. Venafro, dalla residenza municipale, addì 10 gennaio 2020.

IL SINDACO Avv. Alfredo Ricci




Articoli Correlati


cookie