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Colli a Volturno: locali chiusi alle 24, utilizzo di guanti in lattice nelle attività commerciali e stop all’uso di slot machine. L’ordinanza di prevenzione al Coronavirus del sindaco Incollingo.

Pubblicato: 09-03-2020 - 1105
Colli a Volturno: locali chiusi alle 24, utilizzo di guanti in lattice nelle attività commerciali e stop all’uso di slot machine. L’ordinanza di prevenzione al Coronavirus del sindaco Incollingo. Politica

Colli a Volturno: locali chiusi alle 24, utilizzo di guanti in lattice nelle attività commerciali e stop all’uso di slot machine. L’ordinanza di prevenzione al Coronavirus del sindaco Incollingo.

Pubblicato: 09-03-2020 - 1105


COLLI A VOLTURNO. Una ordinanza completa ricca di spunti anche per altri enti locali e soprattutto con la quale si tenterà di bloccare il contagio semmai ve ne fosse su tutto il territorio comunale. Il sindaco di Colli a Volturno Emilio Incollingo e la sua maggioranza hanno lavorato a fondo per evidenziare e tenere in conto tutto gli aspetti importanti per contrastare il contagio dal coronavirus. Oltre alle segnalazioni essenziali per coloro che hanno fatto rientro dalle zone rosse, diversi altri indirizzi specifici da seguire. I commercianti, soprattutto ristoratori e gestori di bar, dovranno sanificare di costante i loro ambienti di lavoro, servire i clienti con guanti in lattice, soprattutto se vengono maneggiati soldi o altro.

L’utilizzo delle slot machine è severamente vietato fino al prossimo 3 aprile. Anche gli impianti sportivi comunali rimarranno chiusi fino a quella data. Le attività commerciali avranno l’obbligo di chiudere entro e non oltre le ore 24, soprattutto bar e ristoranti.

La nostra redazione vi propone il testo per intero della predetta ordinanza:

 

IL TESTO DELL’ORDINANZA COMPLETO:

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO Provincia di Isernia

    Ordinanza del SINDACO

  1. 5 del 09-03-2020     OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID - 19 DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE.   IL SINDACO  


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con laqualeèstato dichiarato,per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 22 febbraio 2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;

VISTA l’ordinanza n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise avente ad oggetto: “Ulteriori Misure per il Contrasto ed il Contenimento sul Territorio Regionale del Diffondersi del Virus Covid -19 ai sensi dell’art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità Pubblica.”;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n. 4 del 24/02/2020 che con il presente provvedimento si intende integrata;

EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché ilcarattereparticolarmente diffusivo del COVID -19 e l’incremento dei casi di contagio anche sul territorio regionale;

PRESO ATTO che ricorre la necessità di stabilire un codice di comportamento specifico, da adottarsi a livello comunale, in considerazione anche della posizione geografica del comune di Colli a Volturno e della possibilità di convergenza in loco di soggetti dalle più disparate ed occasionali provenienze;       VISTO  il  T.U.E.L.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - in qualità di Autorità 1/3Ordinanza n. 5  del 09-03-2020

Sanitaria Locale da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza  al  fine  di  evitare  ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;

ORDINA

1)    chiunque abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano – Cusio - Ossola, Vercelli ha l’obbligo, una volta giunto nel comune di Colli a Volturno: a. di comunicare entro due ore la presenza e permanenza in loco: -       al comune di Colli a Volturno al seguente indirizzo mail: protocollo.colliavolturno.is.it -       al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra dilibera scelta oppure -       ai numeri telefonici dedicati 0874.313000 e 0874.409000 ovvero alle seguenti e-mail: coronavirus@asrem.org e dipartimentounicoprevenzione@asrem.org ;

  1. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni; c.    di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; d.    di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; e.    in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a);


2)    tutti i titolari di esercizi commerciali, di studi professionali e di attività artigianali aperte al pubblico sono tenuti:

  1. i)    a far rispettare la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro garantendo altresì l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate;

  2. ii)    a garantire la sanificazione costante, con ripetuta frequenza quotidiana, delle superfici impiegando disinfettanti a base di cloro e alcol;


3)    in tutti i bar, le attività di ristorazione, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita di generi alimentari è fatto obbligo al personale addetto all’incasso di contanti, banconote e monete, di indossare guanti in lattice monouso. Nel caso in cui nell’esercizio vi sia un unico preposto, il medesimo avrà l’obbligo di lavarsi le mani con soluzione o gel a base idroalcolica ogni volta che sarà venuto a contatto con il denaro oppure di indossare un nuovo paio di guanti qualora, dopo l’incasso, si procederà ad una nuova somministrazione al pubblico;

4)    in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 2 lett. c) del D.P.C.M. del 08/03/2020 ed al fine di evitare incremento incontrollato ed occasionale dell’afflusso, soprattutto notturno, da parte di utenti frequentatori abituali delle attività oggetto di sospensione e provenienti da altri comuni, è disposta:

  1. i)              la chiusura di tutte le attività commerciali alle ore 24:00;

  2. ii)            la sospensione delle autorizzazioni all’uso di apparecchiature elettroniche da gioco (slot machines);


5)   è disposta la chiusura al pubblico degli impianti sportivi comunaliedildivietodiuso degli stessi per ogni attività sportiva collettiva e/o individuale;

6)    gli uffici comunali restano regolarmente aperti ma l’accesso sarà contingentato nel rispetto delle richiamate norme di sicurezza personale;

7)    chiunque abbia conoscenza della violazione delle disposizioni di cui al punto 1) lettera b) (quarantena obbligatoria) della presente ordinanza, è tenuto a darne riservata segnalazione alle seguenti caselle di posta elettronica: coronavirus.org e dipartimentounicoprevenzione.org;

8)    le disposizioni del presente provvedimento restano valide fino a tutto il 3 aprile 2020;

9)    per tutto quanto non contenuto nella presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni regionali e nazionali;

AVVERTE

CHE  a carico dei soggetti inadempienti:

  1. a)    saranno comminate sanzioni amministrative da € 100 (euro cento) ad € 1000 (euro mille);

  2. b)    salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;


CHE ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia - , è immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, nei pubblici esercizi, sul sito internet e divulgazione attraverso gli organi di stampa locale.

Ai fini della relativa esecuzione è inoltre trasmessa alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio che porranno in essere ogni attività di controllo e di vigilanza.      

 

IL SINDACO EMILIO INCOLLINGO




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