Covid.19 - Ordinanza n. 69 del 30/04/2020
CIMITERI COMUNALI: MODIFICA ORARI DI APERTURA E DISCIPLINA DEGLI INGRESSI
IL SINDACO Giacomo d'Apollonio
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1° e 10 aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
TENUTO CONTO che i suddetti DPCM hanno comportato la sospensione di tutte le celebrazioni civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, consentendo esclusivamente il trasferimento della salma presso il cimitero alla presenza dei soli parenti stretti, in assenza di corteo funebre e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
VISTO che con ordinanza n. 56 del 3/4/2020, prorogata con successiva ordinanza n. 59 del 15/04/2020, il sottoscritto Sindaco ha disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, fino al 3 maggio 2020;
VISTO ora il DPCM del 26 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure di contrasto e contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;
VALUTATA la portata delle nuove misure introdotte dal decreto da ultimo citato, che disciplina anche le cerimonie funebri;
RITENUTO che il culto dei defunti costituisca parte integrante delle nostre tradizioni e che particolarmente sentita dalla cittadinanza appare la necessità di periodiche visite al cimitero in commemorazione dei propri cari ivi tumulati o inumati;
RITENUTO di poter consentire la riapertura dei cimiteri comunali, per quanto nel rispetto del citato decreto presidenziale e con la adozione di misure volte ad evitare assembramenti, conformemente a quanto originariamente già disposto dal sottoscritto Sindaco con la precedente ordinanza n. 49 del 17/3/2020;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;
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ORDINA
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’applicazione dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 delle seguenti misure:
- sono riaperti al pubblico i cimiteri comunali, esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- nel rispetto degli orari che precedono, l’accesso del pubblico è consentito ad un solo soggetto per ogni defunto, e comunque l’ingresso è circoscritto ad un numero complessivo contemporaneo di soggetti tale da impedire assembramenti e da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del DPCM del 26 aprile 2020, sono consentite le cerimonie funebri con la esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
- i custodi hanno la facoltà di disciplinare gli ingressi ai fini del rispetto delle presenti disposizioni;
Il Settore Tecnico è incaricato di apporre nei luoghi interessati dalla presente ordinanza adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della ordinanza medesima. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE
che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19;
DISPONE
• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
• l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
• l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.