Ambiente

Autorizzata la caccia ai non residenti in area contigua del Pnalm. Una semplice svista o forse no?

Pubblicato: 07-05-2020 - 611
Autorizzata la caccia ai non residenti in area contigua del Pnalm. Una semplice svista o forse no? Ambiente

Autorizzata la caccia ai non residenti in area contigua del Pnalm. Una semplice svista o forse no?

Pubblicato: 07-05-2020 - 611


RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA ASSOCIAZIONE SALVIAMO L’ORSO

È questa la legittima domanda che tanti, fra associazioni ambientaliste ed animaliste e semplici cittadini amanti dell’Orso bruno marsicano e della natura protetta, si pongono rispetto alla mancata impugnativa di legittimità costituzionale, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del comma 4 dell’art. 9 della legge n. 1 del 27.02.2020 emanata dalla Regione Lazio in riferimento alla deroga concessa ai cacciatori non residenti nei comuni della zona di protezione esterna al PNALM, di poter esercitare liberamente l’attività venatoria su dei territori particolarmente protetti.

Per comprendere la gravità di quanto accaduto a livello normativo regionale alla fine del febbraio 2020 e, successivamente, pochi giorni fa, con l’omessa impugnativa di legittimità costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, bisogna fare necessariamente alcuni richiami allo sconsiderato iter normativo, seguito dalla Regione Lazio, per arrivare alla emanazione della norma contenuta nel comma 4 dell’art. 9 della legge n. 1 del 27.02.2020.

Ebbene la legge quadro nazionale sulle aree protette, L. n.394/91, all’art. 32, c.3, testualmente recita: All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.”

Ora, è chiaro, che chiunque legga il sopracitato disposto normativo contenuto nella Legge n. 394/91 capisce, in maniera inequivocabile, cosa può fare la Regione in termini nomativi ed entro quali limiti. Invece, la Regione Lazio in palese violazione dei limiti assegnati in ordine alla potestà legislativa circoscritta a ristrette deleghe assegnate dalle leggi dello Stato, ha ben pensato di poter modificare una norma dello Stato con una semplice legge regionale. L’accaduto appare ancor più grave trattandosi, quella nazionale, di una legge c.d. “quadro” che assume, a livello normativo, un carattere di particolare forza e specialità. Non v’è dubbio, quindi, che solo lo Stato, con una norma di pari rango, avrebbe potuto consentire la caccia ai non residenti nelle aree dell’istituenda area contigua al PNALM, oggi ZPE (Zona di Protezione Esterna). ZPE già da tempo riconosciuta da diverse sentenze passate in giudicato della giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato, come zona da sottoporre al divieto di caccia per i non residenti!

Una politica regionale, dunque, a dir poco sconclusionata che, se da una parte sottoscrive protocolli d’intesa come il PATOM (Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano) ed approva linee programmatiche per l’attuazione del PATOM stesso dall’altra, a sorpresa, compie atti normativi che vanno totalmente nella direzione opposta di quella volta alla tutela dell’orso bruno marsicano e del suo habitat!

Come sia stato possibile, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’impugnare diversi commi dell’art. 9 della L.R. n. 1/2020 per diversi vizi di costituzionalità e usurpazione di competenze normative da parte della Regione Lazio, abbia omesso di impugnare anche il comma 4 dell’art. 9 della L.r. n. 1/2020?

Cosa si cela dietro il pressing politico dei vertici del mondo venatorio frusinate che ha, di fatto, portato a derogare un tassativo divieto imposto da una legge statale?

Quali sono gli interessi, non troppo velati, che stanno alla base delle resistenze, opposte dai gestori delle AFV in particolare di quelle a concessione privata, ai tentativi di approvare l’area contigua e di disciplinare l’attività venatoria secondo il rigoroso dettato della legge quadro sulle aree protette attualmente in vigore?

Come mai i Sindaci dei Comuni del versante laziale del PNALM hanno assistito passivamente, alla produzione di una norma regionale che deroga la legge dello Stato?

Domande che troveranno certamente risposte all’esito dei ricorsi amministrativi al prossimo calendario venatorio della Regione Lazio che, necessariamente, proporranno le associazioni ambientaliste ed animaliste riconosciute dallo Stato. A noi, invece, rimane l’amaro in bocca per l’ennesima occasione persa da parte degli amministratori locali nel non aver saputo cogliere l’ampio potenziale in termini di risorse e promozione del territorio legati ad una piena e legittima istituzione dell’Area contigua al PNALM, con l’ulteriore imbarazzo degli amministratori stessi di dover rendere conto ai propri cittadini elettori e cacciatori  ove, venga sospesa nuovamente l’attività venatoria sui territori della ZPE.

Sorprende, infine, l’assordante silenzio dei vertici del PNALM su quanto accaduto in Regione Lazio ed a livello ministeriale sulla vicenda “Area contigua PNALM e attività venatoria”.

Donato Mazzenga-Consigliere comunale Settefrati -FR

 




Articoli Correlati