OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale.
In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale
Si rammenta, anzitutto, che l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.
In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.
In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).
Affinché i comuni siano messi in grado di provvedere al predetto adempimento, le decisioni degli organi competenti all’esame e all’ammissione delle candidature ed i sorteggi dovranno essere immediatamente comunicati, dalle Prefetture - UU.TT.G. competenti, ai sindaci dei comuni stessi.
Pertanto, non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l’elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali (per l’elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato alle Prefetture - UU.TT.G competenti, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d’ordine definitivi risultanti dai sorteggi, le SS.LL. dovranno comunicare immediatamente tali dati ai comuni delle rispettive province, per l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali.
2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 26 agosto 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
5) Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
6) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
7) Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 24 settembre a domenica 25 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’8 aprile 1980).
8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.