Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dellâepidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito allâestensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
â GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia lâuso del Green Pass rafforzato alle seguenti attivitĂ :
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione allâaperto;
impianti di risalita con finalitĂ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche allâaperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attivitĂ allâaperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per lâaccesso e lâutilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
đˇ QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonchĂŠ dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo allâultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dellâauto-sorveglianza sopradescritta consegua allâesito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione allâAsl del referto a esito negativo, con modalitĂ anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
đť CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti allâaperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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