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Rionero Sannitico: conduzione e custodia dei cani domestici. Il sindaco Palmerino D’Amico emette una ordinanza per la salvaguardia dell’igiene.

Pubblicato: 10-09-2019 - 318
Rionero Sannitico: conduzione e custodia dei cani domestici. Il sindaco Palmerino D’Amico emette una ordinanza per la salvaguardia dell’igiene. Politica

Rionero Sannitico: conduzione e custodia dei cani domestici. Il sindaco Palmerino D’Amico emette una ordinanza per la salvaguardia dell’igiene.

Pubblicato: 10-09-2019 - 318


RIONERO SANNITICO. Rispetto delle norme igieniche e rispetto delle persone. E’ questo l’intento che l’Amministrazione comunale di Rionero Sannitico, guidata dal sindaco Palmerino D’Amico intende lanciare con l’ordinanza numero 22 emessa lo scorso 4 settembre inerente la conduzione e la custodia di cani e altri animali domestici nel territorio comunale. Dopo le diverse segnalazioni dei residenti del territorio comunale per gli inconvenienti igienico – sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, i giardini pubblici e le piazze del territorio urbano, il sindaco D’Amico è intervenuto di pugno.

Leggi tutto il testo dell’ordinanza sindacale:

PREMESSO CHE:

  • giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitarie derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade i giardini pubblici e le piazze del territorio urbano e che i loro proprietari mantengono comportamenti contrari alle disposizioni di leggi vigenti;

  • la grande diffusione dei cani rende sempre di più indispensabile ed attuale la necessità di regolamentare la conduzione degli stessi;

  • sono in libero commercio strumentazioni idonee ( palette e sacchetti ) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, a cura dei proprietari o conducenti, con l’obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;


 RAVVISATO CHE tali comportamenti recano pregiudizio alla pubblica salute ed alla sicurezza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il Decoro Urbano e di Polizia Amministrativa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 16/05/2015 così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 27/07/2016;

VISTO in particolare l’art. 25 “Custodia dei cani” del predetto Regolamento Comunale per il Decoro Urbano che testualmente recita:

“I proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di:

  • applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

  • applicare il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.


I detentori di cani, ospitati in recinti all’interno della zona urbana, devono provvedere alla pulizia sistematica dei luoghi al fine di evitare il diffondersi di cattivi odori e liquami vari nonché per il benessere animali. E' fatto obbligo agli stessi di porre in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare che l'abbaiare continuo dei cani arrechi disturbo alla quiete pubblica.

Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo normativa nazionale più restrittiva per la quale, in assenza di sanzione, trovano applicazione le sanzioni del presente regolamento.”

 VISTO, inoltre, l’art. 26 “Insudiciamento del suolo da parte di animali” del predetto Regolamento Comunale per il Decoro Urbano che testualmente recita:

“E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani di provvedere alla immediata rimozione degli escrementi eventualmente prodotti su suolo pubblico dagli stessi.”

VISTO, infine, l’art. 27 “Divieto di tenere animali nei centri abitati” del predetto Regolamento Comunale per il Decoro Urbano che testualmente recita:

 “All’interno del centro abitato è vietato tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

E’ vietato tenere galline, piccioni, colombi, conigli ed altri animali di bassa corte, nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade; negli altri casi è fatto obbligo, ai detentori, di provvedere alla sistematica pulizia dei locali di ricovero e di utilizzo da parte di detti animali, al fine di evitare la diffusione di cattivi odori.

E’ consentito detenere ed allevare a scopo non commerciale animali di bassa corte negli orti, purché entro ricoveri conservati ben puliti e situati ad una distanza minima di 20 metri da residenze, pertinenze, manufatti e impianti sportivi utilizzati da persone (es. piscine, gazebo, strutture sportive ecc.).

Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione degli animali da affezione.”

TUTTO ciò premesso e considerato

 INVITA

 I proprietari di animali all’osservanza delle norme igieniche vigenti, per quanto concerne la tenuta e la custodia dei cani di rispettiva appartenenza, evitando in modo particolare di lasciarli vagare liberi

senza guinzaglio.

 VISTI il R.D. n. 1265 del 27- 7-1934 Testo Unico delle Leggi Sanitarie e il vigente Regolamento Comunale per il Decoro Urbano e di Polizia Amministrativa;

VISTO il TUEL recato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

  1. I cittadini interessati devono condurre e tenere al guinzaglio, durante le passeggiate lungo le strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, i cani di loro proprietà, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia e da tartufo durante il periodo venatorio;

  2. I proprietari inoltre:



  • devono evitare che i cani di loro appartenenza lordino le aiuole, i parchi attrezzati, gli spazi verdi, le vie le piazze ed aree urbane frequentate dall’utenza in genere;

  • devono munirsi dei mezzi necessari (paletta-sacchetto) per l’immediata rimozione degli escrementi dell’animale utilizzando gli appositi cestini per il loro smaltimento;

  • devono condurre i cani particolarmente pericolosi con guinzaglio ed idonea museruola.


RIMARCA

Il rispetto degli articoli 25, 26 e 27 del vigente Regolamento Comunale per il Decoro Urbano e di Polizia Amministrativa, come sopra riportati;

STABILISCE

La sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, oltre le spese di istruttoria e notifica, per le violazioni di cui al punto 1) e 2) della presente ordinanza nonché per il mancato rispetto degli articoli 25, 26 e 27 del vigente Regolamento per il Decoro Urbano.

 Nel caso in cui il conduttore sia persona diversa dal proprietario, quest’ultimo è sempre obbligato in solido con il contravventore al pagamento delle sanzioni amministrative previste.

Le sanzioni amministrative dovranno essere versate a mezzo conto corrente postale n° 13054861 Intestato al Comune di Rionero Sannitico Servizio di Tesoreria;

Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Si rammenta che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso presso il competente

Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dalla data di sua pubblicazione ai sensi

della normativa vigente.

 

                                                                                                           IL SINDACO

                                                                                                Palmerino D’AMICO




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