Confcommercio ha partecipato ad un incontro per la gestione dell’emergenza tenutosi ieri al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo “celerità e chiarezza sulla gestione dei rapporti di lavoro“, in particolare:
la sospensione dei premi assicurativi come già avvenuto per eventi sismici del passato;
la previsione di sostegno anche ai lavoratori autonomi;
l’estensione delle previsioni della causale del fondo di integrazione salariale (FIS) anche alle imprese non comprese nelle sfera disapplicazione del D.Lgs. 148/2015;
CIG in deroga per le imprese del commercio.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, presentiamo di seguito alcune misure di gestione dei rapporti di lavoro attualmente applicabili.
COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE
È opportuno che il datore di lavoro invii comunicazione a tutto il personale, ricordando che chiunque sia transitato o abbia sostato nei comuni riportati nell’allegato al DPCM sopra riportato, è obbligato a darne immediata comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, come previsto dall’art. 2 del DPCM stesso.
Si ritiene parimenti opportuna una comunicazione del datore di lavoro con il decalogo delle Indicazioni e comportamenti da seguire. Di seguito elencate:
Lavati spesso le mani
Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
SMART WORKING
Come previsto dall’art. 3 del DPCM citato, nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale, è possibile applicare automaticamente il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017.
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza, di cui all’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, possono essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
ART 202 CCNL TERZIARIO – SOSPENSIONE ATTIVITÀ
Ai sensi del richiamato articolo, il CCNL Terziario, prevede una sospensione dell’attività lavorativa in caso di “pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In tal caso poiché fatto non imputabile al datore di lavoro, il trattamento economico dell’assenza, potrà essere gestiti con permessi individuali, ferie, permessi non retribuiti in accordo con il lavoratore.