Territorio

Isernia: solidarietà alimentare , arrivano le deliberazioni della giunta di Isernia.

Pubblicato: 02-04-2020 - 389
Isernia: solidarietà alimentare , arrivano le deliberazioni della giunta di Isernia. Territorio

Isernia: solidarietà alimentare , arrivano le deliberazioni della giunta di Isernia.

Pubblicato: 02-04-2020 - 389


RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA COMUNE DI ISERNIA

Prolungate dal sindaco Giacomo D'Apollonio tutte le ordinanze già adottate fino al prossimo 13 aprile 2020

La giunta comunale di Isernia, con odierna deliberazione n. 48, ha apportato una variazione di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (esercizio 2020) per l’importo di 148.285,53 euro, vale a dire la somma destinata alla nostra città dall’ordinanza del capo della protezione civile nazionale n. 658/2020 per l’acquisto di buoni spesa quali misure urgenti per la solidarietà alimentare.
L’amministrazione isernina ha provveduto con atto giuntale in quanto l’art. 1, comma 3, della citata Ordinanza dispone che «In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse […], sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta».

La stessa giunta, con successiva deliberazione n. 49, ha disposto quanto segue:

1) di destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, di cui alla ordinanza del capo della protezione civile nazionale n. 658/2020, eventuali donazioni per le quali si autorizza l’apertura di un conto corrente di solidarietà presso il Tesoriere dell’Ente ove far confluire le stesse donazioni;
2) di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare pari a € 148.285,53 per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento esclusivo di generi alimentari attraverso adesioni con gli esercenti attività commerciali ubicate nel territorio comunale;
3) di esprimere all’Ufficio delle Politiche Sociali dell’Ente il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura:
a) la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva, delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale;
b) la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle somme assegnate all’Ente;


  1. c) destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Isernia alla data di presentazione della domanda, che non abbiano presentato domanda in altro comune, che dimostrino di essere particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o, comunque, di versare in stato di bisogno;
    d) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
    e) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
    f) l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 del DPR 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.);
    g) in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di Cittadinanza, Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari così come stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
    h) l’esame delle richieste di sostegno economico avvenga ad opera del Dirigente del Settore A.A.G.G. / Servizi al Cittadino – Ufficio delle Politiche Sociali, che potrà avvalersi anche degli uffici dell’Ente di Ambito Sociale Territoriale mediante l’approvazione di conseguente graduatoria che tenga conto in primo luogo dell’assenza di qualsivoglia attività lavorativa attuale da parte dei componenti del nucleo familiare, dell’attuale situazione economica e del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, della presenza di figli a carico, della titolarità del diritto di proprietà sulla casa di abitazione e dell’essere eventualmente già in carico ai servizi sociali comunali e/o di Ambito Territoriale;
    i) i buoni spesa siano erogati attraverso appositi voucher emessi da questo Comune;
    j) la consegna dei buoni spesa avvenga tramite il C.O.C. di Protezione Civile dell’Ente evitando assembramenti che possano compromettere la distanza interpersonale di sicurezza;
    k) in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni spesa siano consegnati dai volontari che collaborano con il suddetto C.O.C. di Protezione Civile;
    l) sul sito internet istituzionale dell’Ente sia pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali ove è possibile effettuare l’acquisto dei generi alimentari.


Intanto il sindaco D’Apollonio prolunga tutte le ordinanze già emesse fino al prossimo 13 aprile.

IL SINDACO Giacomo d’Apollonio

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
TENUTO CONTO che i suddetti DPCM vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligano la popolazione a rimanere all’interno delle proprie case, uscendo muniti di autocertificazione, esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti quali esigenze di lavoro, di salute e di approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità;
VISTO che, alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica in tutto il Paese, con DPCM del 1° aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile p.v. l’efficacia delle disposizioni contenute nei citati precedenti decreti presidenziali;
VISTO che il sottoscritto Sindaco, alla luce delle disposizioni governative e valutate le esigenze di contenere il diffondersi del virus, ha adottato nello scorso mese di marzo diverse ordinanze volte ad evitare assembramenti e, comunque, a salvaguardare la salute pubblica e privata;
VISTO che negli ultimi giorni sono stati segnalati anche sul territorio comunale e provinciale alcuni casi di soggetti affetti dal virus e che, pertanto, sia necessario confermare provvedimenti stringenti, a salvaguardia della salute pubblica e privata, in conformità con le disposizioni governative sopra ricordate;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;

ORDINA

L’efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali qui appresso indicate è prorogata fino al 13 aprile 2020:
N. 45 del 9/3/20 (sospensione del mercato settimanale)
N. 48 del 17/3/20 (chiusura aree gioco e parchi comunali)
N. 49 del 17/3/20 (modifica orari e disciplina ingressi ai cimiteri comunali)
N. 51 del 19/3/20 (divieto di attività sportive e motorie in loc. Le Piane)
N. 52 del 19/3/20 (facoltà per le farmacie di vendita a “battenti chiusi”)

Il settore tecnico è incaricato, ove necessario, di apporre nei luoghi e nelle aree interessate dalle suddette ordinanze adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
- l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
- l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

AVVERTE
che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l’azione penale ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.




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