MONTAQUILA. Una battaglia da vincere insieme e con l'aiuto e la collaborazione della cittadinanza tutta. Marciano Ricci, sindaco di Montaquila, questa mattina ha emanato una importante ordinanza mirata a evitare il contagio da Covid-19 sul territorio comunale. Chiusi parchi giochi, aree verdi, villette comunali ed impianti sportivi almeno fino al 24 novembre, termine di scadenza del prossimo DPCM governativo. Naturalmente anche per gli impianti sportivi la chiusura riguarderà le strutture che per DPCM non potranno essere utilizzate, per le altre rimarrà la possibilità di utilizzo rispettando le regole vigenti in materia.
Leggi l'ordinanza e l'avviso del sindaco Marciano Ricci:
ORDINANZA
35 DEL 26-10-2020
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.
L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di ottobre, il Responsabile del servizio RICCI MARCIANO
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CO- VID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, di proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 coordinato con le modifiche introdotte dal DPCM del 18 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.PC.M del 24/10/2020 ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” ;
VISTO l’art. 50 de Dlgs. n. 267/2000;
ORDINA
la chiusura della villetta e la sospensione dell’utilizzo dei giochi ubicati in Montaquila, Masserie la Corte e Roccaravindola fino a nuova disposizione.
DISPONE
Che la polizia municipale provveda ad adottare le misure necessarie per l’attuazione di quanto sopra.
Il sottoscritto confida nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro massima collaborazione al fine di evitare la diffusione del virus.
Ricorda che è fatto obbligo sull'intero territorio di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto così come prescritto nel DPCM del 24/10/2020.
Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri territorialmente competenti, all’Azienda Sanitaria Regionale, all’ufficio di Polizia Municipale e sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25/10/2020 il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Così come previsto nel predetto DPCM, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ricorda che:
è fatto obbligo di avere sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e con esclusione dei predetti obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché ' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di adottare le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) .
Si ricorda che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Si ricorda, altresì, che è fortemente raccomandato, con riguardo alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità' e urgenza ed è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Si confida nel buon senso e nella collaborazione di tutti, e si invita a mantenere alto il senso di responsabilità.