OGGETTO: comunicazione riapertura bando assegnazione alloggi case popolari con indicazione ambito territoriale tutta la provincia di Isernia.
Con delibera di Giunta comunale n. 9 del 18 gennaio 2021 sono stati riaperti i termini per l’assegnazione degli alloggi case popolari indicando come ambito territoriale di riferimento tutti i 52 comuni della provincia di Isernia.
I requisiti per poter presentare la domanda sono:
cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea.
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, sia :
per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;
per nuclei familiari composti da tre persone non inferiore a mq. 55;
per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a 70;
per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;
per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre non inferiore a mq. 95;
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;
i titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purchè sussistono gli altri requisiti previsti dall’art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest’ultima;
reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di € 15.137,18 per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. I1 reddito è da computarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457 del 1978, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di € 3.098, 74 . La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare diversamente abili.
L’anno fiscale di riferimento che le Commissioni di cui all’art. 9 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, prenderanno in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell’intero nucleo familiare inteso quale requisito per l’assegnazione degli alloggi è il 2019;
limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella “A” allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, come di seguito indicato:
€.1.180,00 per nucleo di 1 componente
€. 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
€. 3.000,00 per nucleo di 3 componenti
€. 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
€.5.000,00 per nucleo di 5 componenti
€.6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti
(il limite minimo vitale di reddito di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando di concorso, purchè il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La Commissione competente alla formazione della graduatoria può assumere informazioni al riguardo presso gli Uffici comunali di residenza e presso qualsiasi altro organismo ritenuto idoneo ai fini dell’accertamento);
non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
La scadenza del bando è fissata per il prossimo 21 marzo 2021.