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Election day del 12 giugno, l'informativa della Prefettura di Isernia

Pubblicato: 16-04-2022 - 288
Election day del 12 giugno, l'informativa della Prefettura di Isernia Politica

Election day del 12 giugno, l'informativa della Prefettura di Isernia

Pubblicato: 16-04-2022 - 288


COMUNICATO STAMPA

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria e delle elezioni amministrative, in programma domenica 12 giugno 2022, si richiamano sinteticamente le disposizioni e i primi adempimenti, di maggiore urgenza, per l'organizzazione dei procedimenti elettorali e referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dd.P.R. di indizione dei referendum.

A) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale e referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Per le elezioni comunali, trova altresì applicazione, lart. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio di della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

C) TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'articolo. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 17 aprile 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l' lettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'ufficio consolare, entro il termine prescritto.

D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione dei referendum in oggetto, e quindi entro il 22 aprile 2022, ai sensi dell'articolo. 33, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'articolo. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, una cabina deve essere destinata ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: Ministero dellInterno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali.

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva - fornita dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - che sarà, per ciascuna consultazione, dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa e, inoltre, per ciascuno dei cinque referendum, il numero d'ordine progressivo sopraindicato.

E) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In vista delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull' elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 26 aprile 2022, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 28 aprile 2022, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro lanzidetto termine del 28 aprile 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'articolo. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nellambito dello stesso comune, a norma dell'articolo. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 8 maggio 2022, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dellart. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dellufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, domenica 12 giugno 2022 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dellelenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 13 maggio 2022, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti  l'acquisto del diritto di voto.




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