L'Antitrust ha condannato per pratica commerciale scorretta il Comune campano di Prata Sannita, in provincia di Caserta, perché, dopo aver inviato bollette dell'acqua prescritte, ha omesso di dare una tempestiva e completa informativa ai consumatori e ha ingiustificatamente rigettato le istanze di prescrizione biennale dei consumi idrici avanzate dai cittadini, che facevano valere i loro diritti. Lo comunica l'Unione Nazionale Consumatori che ha presentato la segnalazione all'Antitrust e assistito i residenti del Comune, oltre 200. “Una vittoria importante contro uno dei tanti comuni che pretende dai propri cittadini il pagamento delle bollette dell'acqua nonostante siano prescritte grazie alla legge n. 205/2017 che prevede, per le fatture dell'acqua con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, la prescrizione dopo 2 anni” afferma l'avv. Ivana Russo, dell'Unione Nazionale Consumatori di Cassino che ha sollevato la vicenda e dato assistenza ai cittadini. "Il fatto che un comune sia condannato a pagare una sanzione per pratica commerciale scorretta ed aggressiva, è un risultato di grande rilievo per la difesa dei diritti dei consumatori, data la natura pubblica dell'ente. Ora speriamo che questa condanna sia di monito per gli altri comuni, da noi denunciati, che ancora respingono le richieste di chi eccepisce la prescrizione" prosegue Russo.
La vicenda inizia nel 2021, quando centinaia di famiglie ricevono bollette "pazze" dell'acqua, ossia fatture ormai prescritte. Supportate dai legali dell'Unione Nazionale Consumatori, eccepiscono regolarmente la prescrizione, ma il Comune continua a pretendere il pagamento negando la scadenza pur essendo fatture emesse nel dicembre 2020 per il pagamento degli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018. Ora nella sentenza dell'Antitrust si chiarisce che i comportamenti del Comune integrano "una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre in errore il consumatore medio, con riguardo all’esistenza e alla possibilità di esercizio tempestivo di prerogative attribuite dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in tema di prescrizione biennale, nonché ad inibirne l’effettivo esercizio mediante il rigetto delle istanze/reclami presentati". "L’assenza di adeguata, completa e tempestiva informativa sulla prescrizione biennale (…) ha indubbiamente ostacolato il pieno e concreto esercizio di diritti e prerogative contrattuali spettanti all’utente in base a cogenti prescrizioni normative di rango primario, con l’effetto, altresì, di trattenere in capo al Professionista crediti derivanti da consumi non tempestivamente rilevati e contabilizzati e di far ricadere unicamente sui consumatori le conseguenze di inerzie/disservizi ad essi non imputabili". Non solo, ma "il rigetto dell’eccezione di prescrizione biennale sulla base di un’interpretazione non corretta della relativa disciplina, configura un comportamento connotato da evidenti elementi di aggressività, tale da condizionare indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente contestate mediante istanze di riconoscimento o di reclami", e il Comune ha dimostrato "un comportamento scarsamente collaborativo, nonostante la comunicazione inviata anche dall'Anci".
In conclusione, "la pratica commerciale in esame risulta scorretta (…) in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’omissione di una tempestiva e completa informativa ai consumatori e l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale dei consumi idrici, alla luce della disciplina legislativa applicabile, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività del Professionista ,«Siamo pienamente soddisfatti - afferma l'Avv. Ivana Russo - dell’attività svolta e della chiarezza del provvedimento dell’Antitrust sul tema della prescrizione biennale e ci auguriamo che il Comune di Prata Sannita metta ora in atto tutte le iniziative necessarie per ottemperare al divieto di ulteriore diffusione e continuazione della pratica commerciale scorretta ed aggressiva".
La sanzione amministrativa di 10 mila euro dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.